Statuto Associazione Culturale Institutum Provisorium

STATUTO Associazione Culturale Institutum Provisorium

 

ART. 1 – (Denominazione e sede)

 

E’ costituita, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata:

“Associazione Culturale Institutum Provisorium” con sede in Piazza La Veneta 20°, 40138 Bologna-

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

ART. 2 – (Finalità)

 

L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale, con esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale; deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. C del DPR 917 del 22/12/1986.

L’Associazione ha finalità olistiche, culturali, sociali, civili, antropologiche e spirituali. Il suo intento è operare come forza di servizio e ispirazione per espandere la consapevolezza planetaria, fornire supporto a individui, gruppi e comunità nel discernimento, riconoscimento ed espressione dei loro talenti a beneficio dell’umanità e l’ambiente. L’Associazione promuove il miglioramento delle relazioni umane, la risoluzione dei conflitti, il dialogo, la tolleranza, il multiculturalismo, l’equilibrio tra tradizione e innovazione, l’esplorazione e la conoscenza dei misteri dell’esistenza. L’Associazione si propone di favorire la ricerca, lo studio, la sperimentazione, la pratica e la divulgazione, attraverso una varietà di discipline, strategie e strumenti educativi dell’occidente e oriente, con particolare riguardo alla spiritualità olistica e multidimensionale, lo sciamanesimo, le tradizioni religiose esoteriche occidentali e orientali, le pratiche di meditazione, l’arte e il teatro sacro, il lavoro energetico sulla mente e il corpo, il counselling, le costellazioni familiari sistemiche, Un corso in miracoli; l’astrologia esperienziale e i tarocchi, la metagenealogia. L’associazione stabilisce rapporti di collaborazione con le associazioni dello stesso settore e con operatori olistici in genere; organizza viaggi di ricerca; promuove ritiri, seminari, corsi e eventi in Italia e all’estero; offre insegnamenti e consultazioni online e a distanza; si propone come luogo d’incontro, celebrazione e aggregazione. Tutte le attività citate non costituiscono alternativa alle terapie mediche convenzionali e non intendono interferire con terapie o pareri medici convenzionali. Tutte le attività sopra elencate sono destinate a gruppi di bambini, ragazzi, adulti ed anziani, anche diversamente abili. Le attività dell’Associazione possono essere realizzate in diversi ambiti: centri olistici, associazioni, aziende, scuola, doposcuola, centri estivi, ludoteche, biblioteche, centri sociali, bar e palestre. Essa può, inoltre, svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività commerciali e/o professionali, anche con riferimento al settore dell’editoria multimediale, nei limiti delle leggi vigenti, della diffusione a mezzo world wide web. L’Associazione organizza e rappresenta manifestazioni culturali, spettacoli di danza, teatrali e musicali, rassegne, rituali, ritiri spirituali, pellegrinaggi, seminari, convegni, mostre d’arte e fotografia, di animazione e cinematografici, in spazi e presso enti pubblici e privati, all’aperto o al coperto, di persona, per corrispondenza e online; crea e diffonde libri, materiali didattici, riviste, opuscoli, prontuari, vademecum ed ogni tipo di pubblicazione connessa alle attività svolte; organizza convegni, eventi, manifestazioni ed attività a sfondo sociale a favore di famiglie e ceti meno abbienti e di persone diversamente abili, autonomamente o in collaborazione con altri enti aventi finalità similari. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale. Promuovere, organizzare e gestire iniziative di servizi, attività culturali, ricreative e ludiche atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande ed alimenti in favore dei soci e di aderenti ad altre associazioni che appartengano alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento, al fine di costituire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronto interpersonali.

 

ART. 3 – (Associati)

 

Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che accettino il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego sull’ammissione di nuovi associati va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Sono previste 3 categorie di associati:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea in € 200,00;

sostenitori: sono coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie e non hanno diritto di voto in assemblea. Dette contribuzioni volontarie possono avvenire sia in denaro che in natura secondo il principio “affectio vel benevolentiae causa”, apportando in associazione la propria opera in base alle proprie competenze e predisposizioni;

benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

 

ART. 4 – (Diritti e doveri degli associati)

 

Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

Gli associati devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

ART. 5 – (Recesso ed esclusione dell’associato)

 

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo

L’Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

 

ART. 6 – (Organi sociali)

 

Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea degli associati,
  • Consiglio direttivo,
  •  

Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito.

 

ART. 7 – (Assemblea)

 

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 8 – (Compiti dell’Assemblea)

 

L’assemblea deve:

  • approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
  • fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione degli associati;
  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

ART. 9 – (Validità Assemblee)

 

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

 

ART. 10 – (Verbalizzazione)

 

           Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

ART. 11 – (Consiglio direttivo)

 

Il consiglio direttivo è composto da numero tre membri eletti dall’assemblea tra i propri

componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un numero illimitato di mandati.

ART. 12 – (Presidente)

 

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

 

ART. 13 – (Risorse economiche)

 

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. contributi di privati,
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. altre entrate compatibili con la normativa in materia

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, associati, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

 

ART. 14 – (Rendiconto economico-finanziario)

 

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

ART. 15 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

 

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.

L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 16 – (Disposizioni finali)

 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

Firmato:

 (Presidente)                           ____________________________                

(Vice-Presidente)                    ____________________________

(Tesoriere)                              ____________________________

 

 

 

Potrebbe interessarti anche: